USURA SOPRAVVENUTA IN CONTO CORRENTE
La sentenza in commento, che decideva parzialmente un giudizio promosso dallo studio M&V, emerge dal panorama giurisprudenziale per almeno due profili degni di nota. Il Tribunale di Perugia, anticipando di alcuni mesi la sentenza della Corte di Cassazione n. 21646 del 5 settembre 2018, rigettando l’eccezione di inammissibilità della domanda attrice sollevata della Banca perché promossa allorquando il rapporto di conto corrente era ancora in essere, ha riconosciuto l’ammissibilità della domanda proposta dei correntisti per l’accertamento dell’entità effettiva del saldo di conto corrente depurato dalle indebite appostazioni riconoscendo quindi un interesse ad agire in tal senso in capo all’attore.
Da evidenziare, inoltre, l’importante contributo che questa sentenza non potrà non avere in materia di usura sopravvenuta. Infatti, in presenza di una CTU che accertava in conto corrente usura per alcuni trimestri successivi rispetto al momento del contratto di accensione del conto stesso, disconosceva la portata del pronunciamento della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 24675 del 19.10.2017, generalmente richiamata dalla difesa delle Banche per escludere l’usura sopravvenuta in conto corrente, sul presupposto che questa sentenza venne pronunciata in materia di mutuo allorquando l’usura sopravveniva all’abbassamento del tasso soglia mentre il caso sottoposto alla decisione del Giudice perugino riguardava un contratto di conto corrente con apertura di credito ove la Banca poteva unilateralmente variare il tasso ex art. 118 TUB. Per il Tribunale di Perugia l’orientamento espresso dalla Cassazione in tema di usura sopravvenuta su mutuo, dove l’usura “sopravvenuta” era determinata da un “abbassamento” del tasso soglia, non è quindi tout court applicabile al conto corrente bancario ed all’apertura di credito in conto corrente, dove gli interessi da applicare, e le altre voci di costo che concorrono nel conteggio secondo la nota formula, derivano dall’andamento “dinamico” del rapporto e quindi in ragione del momento e dei termini di utilizzo del credito accordato. Conseguentemente il riscontro dell’applicazione di un TEG nel limite della soglia può difatti essere verificato solo in un momento sopravvenuto rispetto alla stipula del contratto.